Le nuove regole
volute dal Granduca
da un documento fornito da Giuseppe Matulli
Stemma granducale
dei Lorena
Alla fine del 1775 entrò in vigore la Riforma dei Comuni voluta dal
granduca di Toscana Leopoldo I di Lorena. Cessavano i vecchi ordinamenti
medicei e cominciava una storia amministrativa più moderna. Che cosa cambiò a
Marradi?
Il Comune venne diviso in 14 comunità più Crespino, che fino ad allora
era amministrato dalla Comunità di Palazzuolo. Secondo l'ordinamento Leopoldino
il comune era amministrato da un gonfaloniere e sette priori più dodici
consiglieri, estratti a sorte fra i residenti che avevano un certo reddito ...
Le regole erano tante, leggiamole direttamente dall'editto del Granduca:
PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE
D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA
&c. &c. &c.
In aumento, e dichiarazione del
Regolamento generale per le comunità del distretto del dì 29 settembre 1774.
Ordiniamo, che rispetto alla Comunità di Marradi si osservi quanto appresso.
I Primieramente per comunità di Marradi a
tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo,
che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese
nell'estensione della Giurisdizione civile conferita al Vicario di Marradi con
la legge e compartimento de' 30 settembre 1772, o sia il complesso dei seguenti
comuni, e loro parrocchie circoscritti e determinati per i loro rispettivi
territori, dai loro rispettivi Estimi, o Catasti d'Estimo, cioè
COMUNI POPOLI O PARROCCHIE
1 Marradi Arcipretura
di S.Lorenzo,
2 Scola
3 Biforco di sotto
popolo di S.Antonio a Fantino per quella sola frazione che
giace nel comune di Biforco di sotto, appartenendo per il restante al comune di
Fantino compreso nella nuova comunità di Palazzuolo.
4 Biforco di sopra
Popolo di S.Jacopo a Cardeto
5 Briccola, Popolo di s. Cesareo in Cesata
6 Badia Acerreta , Popolo di SS.Gio Batista e Barnaba in
Gamogna
7 Bedronico, Popolo dei SS Michele, e Lorenzo in Albero,
popolo di S.Reparata per quella sola porzione che giace nel comune di
Bedronico, spettando il restante al comune di Borgo
8 Campigno, Popolo di
S. Domenico a Campigno
9 Lujano, Porzione
del popolo di S. Michele a Lujano
10 Lutirano, Popolo di S. Pietro a Lutirano
11 Borgo, Porzione del popolo di S. Reparata alla Badia
12 Gamberaldi Popolo
di S. Matteo a Gamberaldi
13 Popolano di sopra
Prioria di S.Maria e S.ietro a Valnera, porzione del popolo di S.Maria a
Campora.
14 Popolano di sotto,
Popolo di S. Adriano.
15 Crespino
-
I Aggreghiamo alla Comunità di Marradi, e suo Territorio, ed al complesso dei Comuni sopradescritti anche il Comune di Crespino, quantunque in passato sia stato riguardato per qualche dependenza di Amministrazione comunitativa, come annesso alla Potesteria di Palazzuolo; volendo ora che in avvenire resti compreso come sopra nella Comunità di Marradi, atteso l'essere sottoposto alla Giurisdizione civile del Tribunale di Marradi.
La cascata di Valbura (Crespino)
in una stampa del '700
- Ordiniamo ancora che dentro il
termine di sei mesi da principiare a decorrere dal giorno, nel quale
dovranno avere effetto i presenti
ordini sia formata la descrizione, o sia catasto di estimo di tutti i beni
stabili compresi nel Territorio del Comune di Crespino con l'opportuna
estimazione, regolandone, e computandone la massa maggiore corrispondente,
e simile a quella praticata
nell'Estimo, o sia catasto di Estimo del Comune di Marradi, in
forma tale che quello nuovo Estimo, o catasto di Estimo serva a tutte le operazioni,
alle quali rispettivamente dovranno servire gli estimi degli altri Comuni
nominati di sopra a forma del
presente Regolamento, e dichiariamo specialmente e all'esecuzione di
quanto sopra dovrà invigilare il
Cancellier comunitativo di Marradi, e prestarvi tutta la sua opera , ed
assistenza, avvertendo che la spesa occorrente, a compiere il suddetto
nuovo catasto di Estimo dovrà soddisfarsi, e soffrirsi dall'intera nuova Comunità di
Marradi, e che il medesimo nuovo estimo dovrà avresi sempre per sottoposto
alle leggi, ed ordini sopra gli estimi, e specialmente alla legge, o bando
pubblicato ne' 4 maggio 1694 in quanto non sieno contrari alle presenti
ordinazioni.
- E
siccome sino al presente i Comuni suddetti sono stati riguardati, e
trattati nelle particolari amministrazioni loro comunitative come tanti
Patrimoni ed aziende diverse, e separate fra loro, così di Nostro
Motuproprio, e con piena cognizione di negozio dei suddetti quindici
comuni facciano un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione
tanto per le partite attive, che
passive respettivamente, e di entrata e di uscita; salvo quanto
appresso sarà detto a suo luogo.
- Perciò
fermo stante quanto sopra vogliamo, ed ordiniamo che tutti gli
assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero i
quindici Comuni nominati di sopra e
destinati a costituire la nuova Comunità di Marradi, debbano andare a
benefizio promiscuo, e scambievole, ed erogarli unitamente, ed in comune
nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni della Comunità di
Marradi circoscritta, e riunita come sopra, e che all'incontro ogni
mancanza di assegnamenti, che potesse resultare annualmente per formare la somma necessari agli
obblighi, e bisogni suddetti, si debba
con perfetta eguaglianza, e con istessa proporzione posare, e
repartire sopra tutti i possessori di beni stabili compresi nel Territorio
della Comunità predetta, descritti, o da
descriversi a forma delle leggi veglianti agli Estimi, o Catasti di
Estimo della medesima Comunità.
- La
Comunità predetta di Marradi circoscritta a determinata come sopra
all'Articolo I, dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo
di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano
conservate, e mantenute tutte le facoltà, prerogative, ed autorità, di cui
a forma degli ordini veglianti fino
al presente avesse goduto la Comunità predetta nel corpo delle
Magistrature comunitative rappresentati i respettivi Comuni nominati, e
riuniti come sopra; salvo quanto appresso, e quanto sarà detto del nuovo
Consiglio generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo
delle cose comunitative.
- La predetta
Magistratura sarà composta, di otto soggetti, cioè un Gonfaloniere
e sette Priori.
- Prescriviamo perciò che sia formata una borsa da
nominarsi dei Gonfalonieri, nella quale sieno inclusi in tante cedole, o
polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, le quali saranno trovate
ammesse al godimento del Gonfalonierato nei comuni suddetti, e quello che
resterà estratto da detta borsa sarà il Gonfaloniere per quella respettiva annata della nuova
Comunità di Marradi, mentre possegga tanti beni stabili nel sopradescritto
territorio della medesima, quanti se ne prescrivono qui appresso per
risedere come Priore nel Magistrato comunitativo di Marradi
- E
per conservare in avvenire un
sufficiente numero d'imborsati da
trarne annualmente il Gonfaloniere , concediamo alla nuova Comunità di
Marradi , e per essa al suo Magistrato comunitativo, ogni opportuna
facoltà di continuare ad ammettere
nella borsa dei Gonfalonieri quelle
persone, che per i tempi saranno trovate capaci, e degne del
Gonfalonierato predetto a senso dell'istesso Magistrato, e a forma degli
ordini, in questa materia disponenti, purché tali persone abbiano anche le
qualità volute dalle presenti ordinazioni per risedere come Priori nel
Magistrato medesimo.
- Un'altra
borsa vogliamo, che sia fatta con nome dei Priori, ed in quella si
dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili
descritti, o da descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei
Comuni compresi nella nuova
Comunità di Marradi, purché tali beni portino in una o più partite di uno,
o più Estimi di ciascun possessore
almeno scudi di Estimo del Comune di Marradi, o tante altre somme di massa maggiore agli Estimi degli
altri Comuni predetti, che equivalgano a scudi mille
dell'Estimo di Marradi, il quale dovrà servire di misura a ragguagliare le masse maggiori delli
altri estimi suddetti per trovare
la quantità di estimo corrispendente alli scudi mille del Comune di
Marradi assegnata sopra per
condizione ad ammettere i possessori nella suddetta borsa di Priori. Da
quella borsa si dovranno estrarre
sette polizze ed i soggetti così estratti dovranno risedere nel
Magistrato comunitativo di Marradi con titolo di Priori.
- Ed
atteso l'essere state riconosciute alcune difformità dagli Estimi dei
Comuni soprannominati nel ragguaglio nelle loro respettive reduzioni delle
masse dalla maggiore alla minore, e nelle monete di conto praticate per
denotare le proporzioni delle masse, si rende necessario l'uniformare per
ragguaglio la valuta delle monete predette, e rilevarne una comune, che
serva di misura uniforme a tutte le operazioni, le quali devono avere per
dato l'ammontare dell'estimo, e specialmente all'oggetto di repartire con
egual proporzione le Imposizioni
comunitative al quale effetto si dovranno osservare le istruzioni, che con
Nostra Approvazione saranno date
dal Senator Soprassindaco e Soprintendente delle Comunità ec.
- Nella predetta borsa dei Priori dovranno essere
borsati con tutti gli altri suddetti possessori, anche i Luoghi Pii, e
Corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la
Religioni di S. Stefano, le commende, ed il Nostro Scrittoio delle
Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi
e Benefizi che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da
descriversi in conseguenza in conseguenza delle presenti disposizioni agli
Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni predetti con la quantità di
massa fissata sopra all'Articolo X.
- I possessori poi per minor somma, o quantità di
beni a Estimo di quella prescritta sopra dovranno essere esclusi dalla
predetta borsa dei Priori; ma non per questo tali possessori, benché
esclusi da detta borsa saranno esclusi dal concorrere, e contribuire per
la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero
venire fatte nella Comunità a forma dei presenti Ordini.
- Il Consiglio generale della nuova Comunità di
Marradi sarà formato dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici
Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo
che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con
titolo di Consiglio generale.
- Per la creazione, ed estrazione de' dodici soggetti
che dovranno risedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del
Gonfaloniere, e Priori ordiniamo che si formi una borsa generale, nella
quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di
tutti i possessori di beni stabili situati nel Territorio della Comunità
di Marradi circoscritto come sopra all' Articolo I, e descritti, o da
descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni costituenti ora la
Comunità suddetta, ancorché assenti, e non familiarmente abitanti in detto
Territorio, ed ancorché fossero possessori per minor somma di massa di
estimo di quella fissata sopra per
per l'ammissione nella borsa dei priori: volendo che quella borsa
generale serva a dar luogo che ogni
grande o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio
generale, qualora venisse estratto a risedervi.
- Tutte le suddette borse si dovranno conservare
nella Terra di Marradi, e nella solita casa di residenza del Magistrato,
ed Archivio della Comunità di Marradi, e custodirsi serrate a due chiavi,
che una dovrà stare presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso
il Cancellier comunitativo.
- Incarichiamo il Cancelliere predetto di fare tanto
le imborsazioni, che le estrazioni , e tutti gli atti necessari alle
medesime per la prima volta davanti il pubblico general Consiglio di
Marradi, e successivamente poi
davanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di nuova
istituzione, i quali Magistrati dovranno con loro decreto, o deliberazione
autenticarle.
- Il Gonfaloniere, ed i Priori allorché risederanno
nella adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale ,
dovranno essere vestiti in abito a
forma di Lucco nero, e non altrimenti, ed il solo Gonfaloniere potrà usarlo
di colore rosso. Gli altri parimente
componenti il Consiglio generale istituito coi presenti Regolamenti
dovranno risedere anche esse in Lucco nero e non altrimenti.
- Mediante l'istituzione delle suddette nuove
Magistrature sopprimiamo ed aboliamo le Magistrature, ed Uffizi sin'ora
esistenti nella Comunità di Marradi, e Comuni riuniti come sopra, ed
insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la
creazione di dette Magistrature, e le incumbenze dei loro Residenti, ed
Impiegati, cioè
L'abito a forma di lucco
rosso per il Gonfaloniere
Per Marradi
Il vecchio Magistrato del Gonfaloniere, e
Rappresentanti, e loro respettivi Spicciolati
I Consiglieri e loro Spicciolati. L'Ufizio dei Ragionieri. L'Ufizio dei Sindacatori.
Per Campigno
Il vecchio Magistrato del Gonfaloniere,
e Rappresentanti, e loro respettivi Spicciolati.
L'ufizio dei Ragionieri
Per Crespino
I due Rappresentanti e qualunque altro
Ufizio, o Impiego comunitativo esistente nei suddetti luoghi.
- Dovendosi intendere di aver riunito
nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e
prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, o Ministri, come si dice sopra
all'Articolo VI; salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il
presente viene prescritto, che alcune loro incombenze si esercito
particolarmente per mezzo del Consiglio generale, ed altri Ufiziali, che ne
vengono specialmente incaricati.
- Dovendo il presente Regolamento avere il
suo principio nella Comunità di Marradi il dì primo Marzo mille settecento
settanta sei, come si dirà in appresso; perciò a tutto Febbraio mille
settecento settanta sei si avrà per finito l'esercizio dei vecchi Residenti, ed
altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di
Magistratura comunitativa soppressa, e riformata per i presenti ordini; salvo quanto si
dice all'Articolo XXI del Regolamento
generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e
Luoghi Pii Laicali.
- Tutto il debito, o credito, che si troverà
avere la Comunità di Marradi, e sue dipendenze, ed i Luoghi pii, e
Patrimoni comunitativi in essa compresi
con la cassa della Camera delle Comunità, o con altre casse di Ufizi di
Firenze, dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Febbraio mille settecento
settanta sei, e poi soddisfarsi in quella forma, che Ci riserviamo di
dichiarare dopo che Ce ne sarà stato
reso conto.
- Dal
suddetto dì primo Marzo mille settecento settanta sei in poi non sarà fatta
sulla predetta Comunità di Marradi, o suo Territorio circoscritto come
sopra alcuna sorte d'Imposizione della Camera delle Comunità, come si
prescrive nel citato Regolamento generale all'Articolo XXXIII; ed in
conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Marradi dovrà pagare
alla Cassa dell' istessa Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Tassa di
redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a nuov'ordine si
fissa a scudi ottocento settanta due , ed in quella somma si comprendano, e si
abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.
1 Tasse dei
cavalli per la rata spettante alla nuova Comunità di Marradi, di quello contribuiva in addietro sotto
questo titolo l'antica comunità di Terra del Sole alla Cassa della Camera delle
Comunità di Firenze.
2 Provincia
maggiore di Romagna per la metà da essa dovuta del rimborso di alcune spese
occorrenti all'Amministrazione della provincia di Romagna per il servizio del
Criminale, ed altre sue dipendenze per la rata spettante alla Comunità di
Marradi come sopra.
3 Spese
universali.
4 Spesa del
Bargello di Romagna
5,6 Tassa
degli ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani, spettante in proprio a
detta Comunità, qual tassa, e spese non
ostante la soppressione dei suddetti
Ambasciatori, e loro provvisioni si comprendono nella tassa di redenzione per
supplire ad altre spese, delle quali è stata recentemente aggravata la Cassa della Camera delle
Comunità.
7 Tassa delle
bestie del piè tondo.
8 Imposizione
della strada Pistoiese.
9 Fisco per il
mantenimento, e spese fatte in Firenze per i malfattori della nuova Comunità di
Marradi.
10 Pia Casa di
S.Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi della nuova Comunità di Marradi.
11 Tribunale
di Giusdicenza di Marradi per i
rifacimenti del Palazzo Pretorio di Marradi, ed altro per i due terzi delle
spese suddette spettanti alla nuova Comunità di Marradi.
12 La rata
spettante alla nuova Comunità di Marradi del salario al lordo di retensione del
Cavallaro di Terra del Sole
13 La
provvigione al lordo di retensione , e gli emolumenti, che conseguiva per
l'addietro il Giusdicente di Marradi dal Capitanato di detto luogo, e dai
Comuni in esso compresi.
14 La
provvisione al lordo di retensione, ed emolumenti che conseguiva il Cancellier
comunitativo di Marradi dall'Amministrazione del Capitanato di detto luogo, e
dai Comuni compresi come sopra.
15 Il Salario
al lordo di retensione, e gl'incerti del Messo di Marradi come sopra.
16 Camera di
Commercio di Firenze per la solita tassa
di Palio di S.Gio.Batista, dovuta dall' Amministrazione del Capitanato di Marradi al soppresso
Tribunale dell'Arte dei Mercatanti.
17 Camera
delle Comunità di Firenze per il dipartimento di strade, e fiumi per le solite
tasse di visite di strade dovute dal Capitanato di Marradi, e dal Comune di
Crespino al soppresso Ufizio di Parte.
18 Tassa, e
spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la
quale vien fissata nella somma annua di lire cento per la revisione de' libri,
e scritture della Comunità di Marradi da farsi come si prescrive nel regolamento
generale.
- L'elezione di due Deputati alla revisione
delle Imposte vogliamo, che sia fatta mediante l'estrazione di quattro polizze
dalla borsa dei Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente
partitare dal Consiglio generale, come viene ordinato nel Regolamento generale
all'Articolo LII.
- Quanto all'elezione del Camarlingo, e del
Provveditor di strade, ed alle incumbenze, ed obblighi de' medesimi, come pure
rispetto qualunque altro oggetto non espresso disopra, dovrà osservarsi quanto
viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto, il
quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il
suo effetto, e vigore nella Comunità di Marradi il dì primo Marzo mille
settecento settanta sei. Dato in Firenze lì quattro dicembre mille settecento settanta cinque.
PIETRO LEOPOLDO
V.. ANGELO TAVANTI
FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ
In Firenze L'anno 1776 . Per Gaetano Cambiagi
Stampator Granducale