giovedì 11 maggio 2017

Le ragioni di Rosa Lacchini

Una moglie che chiede
i danni al marito
ricerca di Claudio Mercatali



Nel primo Ottocento l’avvocato Alessandro Antonio Fabroni era proprietario dei poderi di Villanova, La Ponara e Valconti  (La Poderina). Nel decennio 1820 -1830 le cose non erano andate bene per lui ed era pieno di debiti tanto che il primo maggio 1834 i suoi creditori lo citarono in giudizio al Tribunale di Marradi per essere pagati.

I poderi di Alessandro Fabroni furono messi all'asta, con il bando pubblicato nella Gazzetta di Firenze.







Anche la signora Rosa Lacchini, sua moglie, si iscrisse sollecita nel gruppo dei creditori chiedendo di essere rimborsata:

1)      Per l’ammontare della dote che aveva portato al marito quando si sposarono.
2)      Per i mancati frutti sulla dote, 5%  dal 3 luglio 1816 data del matrimonio.
3)      Per il costo del corredo nuziale, venduto per pagare i debiti.

All'epoca non  era tanto frequente che una donna citasse in giudizio il marito per danno patrimoniale e quindi gli atti di questo processo furono pubblicati nel Tesoro del Foro Toscano, ossia nella raccolta di sentenze significative, di cui tener conto in casi analoghi. Dunque non volendo  Rosa Lacchini con le sue ragioni entrò nella giurisprudenza.



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La signora senza mezzi termini accusava il marito di inòpia (ossia di non provvedere al necessario per vivere) di incapacità nell’ amministrazione dei poderi e non voleva rimetterci i suoi soldi. Il suo avvocato nell’ arringa sostenne che:
… la donna per le sue doti e adempimento delle stipulate condizioni matrimoniali ha l’ipoteca legale contro i beni del di lei marito, e prende vita dal dì del contratto matrimonio …

Il giudice le diede ragione in pieno e dunque dai beni del marito reclamati dai creditori si dovette togliere un certo importo, per pagare i danni alla moglie che aveva subìto un danno patrimoniale. In più Rosa chiese che:
4)      Si continuasse a versargli lo spillatico, cioè il mensile  per le spese
personali delle mogli dei benestanti.
5)      Le fosse assicurato  il vedovile, ossia una eredità  di 537 lire
in caso di premorienza di lui.

Anche in questo ottenne soddisfazione e dunque i creditori di Alessandro Fabroni si dovettero rivalere solo sul rimanente.

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