domenica 28 ottobre 2018

1872 La Società Operaia di Mutuo soccorso di Palazzuolo

Lo statuto e la bandiera
di una importante società
di assistenza
Ricerca di Claudio Mercatali

 
 

Il “logo” delle Società di Mutuo
soccorso era questo.

 

Nel 1872 fu fondata la Società di Mutuo Soccorso di Palazzuolo di Romagna, oggi Palazzuolo sul Senio. Era un’associazione uguale identica a quella di Marradi, tanto che in diversi documenti le due Società compaiono assieme.
Le Società Operaie di Mutuo Soccorso (SOMS) sorsero nella seconda metà dell’ Ottocento per sopperire alle carenze dello Stato e aiutare i lavoratori per una prima tutela. Dato il successo di queste Fondazioni ad un certo punto si rese necessaria una legge per regolarle e fu varata la legge n° 3818 del 1886 che è molto chiara:

Legge 15 aprile 1886  n3818 Costituzione legale delle Società di Mutuo Soccorso

Art. 1 Possono conseguire la personalità giuridica, le Società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o vecchiaia; aiutare le famiglie dei soci defunti.

Art. 2 Le Società di mutuo soccorso potranno cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; aiutare i soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare uffici di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio. Il denaro sociale non può essere erogato per fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.
 
Art. 3 Lo statuto deve contenere: la sede della società; i suoi fini; le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri e i diritti, le norme per l'impiego del patrimonio sociale; le discipline per la validità delle assemblee, delle elezioni e delle deliberazioni; l'obbligo di redigere verbale delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci revisori dei bilanci.
E quindi i bravi palazzuolesi si diedero da fare per stilare uno statuto, e in bravi marradesi fecero altrettanto. Lo Statuto della SOMS di Marradi non si trova più ma è del tutto probabile che fosse uguale a questo:



Art 14   Il Socio che si mostra dedito all' ubriachezza, che conduce vita immorale, che simula una malattia per ottenere sussidio ...



Art. 38 Ciascun Socio uomo o donna ha diritto di voto all'Assemblea.
(Questo articolo è notevole, perché a quei tempi le donna non avevano diritto di voto alle elezioni politiche o amministrative).




Art. 47 Quando una malattia si prolunga oltre i 120 giorni il Consiglio Direttivo ordina una visita medica per sapere se è passata allo stato cronico. In tal caso il Socio per detta malattia non ha più diritto a sussidio.


Art. 57 Le delibere sono prese a semplice maggioranza dei voti ma per la validità di quelle di cui all'Art. 55 occorrono almeno i due terzi dei voti (modifiche allo Statuo e fedele esecuzione del medesimo)




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In allegato allo Statuto c'era anche il Regolamento per l'uso della bandiera. E' giusto: il vessillo dell' associazione identificava la Società e non poteva essere sventolato a piacere.
 

Fonte: Lo statuto è un documento della Biblioteca Nazionale di Firenze. La bandiera è conservata al Museo della Civiltà contadina di Palazzuolo sul Senio. Altre notizie vengono da documenti dell' Archivio storico del Comune di Marradi (vedi l'articolo SOMS di Marradi, abbinato a questo nell' archivio tematico del blog).


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