Lanfranco Raparo, Marradi

Lanfranco Raparo, Marradi

giovedì 10 ottobre 2013

La riforma dei Comuni



Le nuove regole 
volute dal Granduca
da un documento fornito da Giuseppe Matulli


Stemma granducale
 dei Lorena


Alla fine del 1775 entrò in vigore la Riforma dei Comuni voluta dal granduca di Toscana Leopoldo I di Lorena. Cessavano i vecchi ordinamenti medicei e cominciava una storia amministrativa più moderna. Che cosa cambiò a Marradi?
Il Comune venne diviso in 14 comunità più Crespino, che fino ad allora era amministrato dalla Comunità di Palazzuolo. Secondo l'ordinamento Leopoldino il comune era amministrato da un gonfaloniere e sette priori più dodici consiglieri, estratti a sorte fra i residenti che avevano un certo reddito ...
Le regole erano tante, leggiamole direttamente dall'editto del Granduca:


 
PIETRO LEOPOLDO
PER GRAZIA DI DIO
PRINCIPE REALE D'UNGHERIA E DI BOEMIA
ARCIDUCA D'AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA  &c. &c. &c.

In aumento, e dichiarazione del Regolamento generale per le comunità del distretto del dì 29 settembre 1774. Ordiniamo, che rispetto alla Comunità di Marradi si osservi quanto appresso.
   I Primieramente per comunità di Marradi a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gli interessi, persone, e cose comprese nell'estensione della Giurisdizione civile conferita al Vicario di Marradi con la legge e compartimento de' 30 settembre 1772, o sia il complesso dei seguenti comuni, e loro parrocchie circoscritti e determinati per i loro rispettivi territori, dai loro rispettivi Estimi, o Catasti d'Estimo, cioè

COMUNI  POPOLI O PARROCCHIE

1 Marradi  Arcipretura di S.Lorenzo,
2 Scola
3 Biforco di sotto
popolo di S.Antonio a Fantino per quella sola frazione che giace nel comune di Biforco di sotto, appartenendo per il restante al comune di Fantino compreso nella nuova comunità di Palazzuolo.
4 Biforco di sopra   Popolo di S.Jacopo a Cardeto  
5 Briccola, Popolo di s. Cesareo in Cesata   
6 Badia Acerreta , Popolo di SS.Gio Batista e Barnaba in Gamogna       
7 Bedronico, Popolo dei SS Michele, e Lorenzo in Albero, popolo di S.Reparata per quella sola porzione che giace nel comune di Bedronico, spettando il restante al comune di Borgo
8  Campigno, Popolo di S. Domenico a Campigno   
9  Lujano, Porzione del popolo di S. Michele a Lujano
10 Lutirano, Popolo di S. Pietro a Lutirano
11 Borgo, Porzione del popolo di S. Reparata alla Badia
12 Gamberaldi  Popolo di S. Matteo a  Gamberaldi
13 Popolano di sopra  Prioria di S.Maria e S.ietro a Valnera, porzione del popolo di S.Maria a Campora. 
14 Popolano di sotto,  Popolo di S. Adriano.
15 Crespino


  • I       Aggreghiamo alla Comunità di Marradi, e suo Territorio, ed al complesso dei Comuni sopradescritti anche il Comune di Crespino, quantunque in passato sia stato riguardato per qualche dependenza di Amministrazione comunitativa, come annesso alla Potesteria di Palazzuolo; volendo ora che in avvenire resti compreso come sopra nella Comunità di Marradi, atteso l'essere sottoposto alla Giurisdizione civile del Tribunale di Marradi. 


La cascata di Valbura (Crespino)
 in una stampa del '700

  •           Ordiniamo ancora che dentro il termine di sei mesi da principiare a decorrere dal giorno, nel quale dovranno avere effetto  i presenti ordini sia formata la descrizione, o sia catasto di estimo di tutti i beni stabili compresi nel Territorio del Comune di Crespino con l'opportuna estimazione, regolandone, e computandone la massa maggiore corrispondente, e simile a quella praticata  nell'Estimo, o sia catasto di Estimo del Comune di Marradi, in forma tale che quello nuovo Estimo, o catasto di Estimo serva a tutte le operazioni, alle quali rispettivamente dovranno servire gli estimi degli altri Comuni nominati di sopra  a forma del presente Regolamento, e dichiariamo specialmente e all'esecuzione di quanto sopra  dovrà invigilare il Cancellier comunitativo di Marradi, e prestarvi tutta la sua opera , ed assistenza, avvertendo che la spesa occorrente, a compiere il suddetto nuovo catasto di Estimo dovrà soddisfarsi, e  soffrirsi dall'intera nuova Comunità di Marradi, e che il medesimo nuovo estimo dovrà avresi sempre per sottoposto alle leggi, ed ordini sopra gli estimi, e specialmente alla legge, o bando pubblicato ne' 4 maggio 1694 in quanto non sieno contrari alle presenti ordinazioni.
  •            E siccome sino al presente i Comuni suddetti sono stati riguardati, e trattati nelle particolari amministrazioni loro comunitative come tanti Patrimoni ed aziende diverse, e separate fra loro, così di Nostro Motuproprio, e con piena cognizione di negozio dei suddetti quindici comuni facciano un sol corpo economico, ed una sola società, e ragione tanto per le partite attive, che  passive respettivamente, e di entrata e di uscita; salvo quanto appresso sarà detto a suo luogo.
  •           Perciò fermo stante quanto sopra vogliamo, ed ordiniamo che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, o che in avvenire acquistassero i quindici Comuni nominati di sopra  e destinati a costituire la nuova Comunità di Marradi, debbano andare a benefizio promiscuo, e scambievole, ed erogarli unitamente, ed in comune nella soddisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni della Comunità di Marradi circoscritta, e riunita come sopra, e che all'incontro ogni mancanza di assegnamenti, che potesse resultare annualmente per  formare la somma necessari agli obblighi, e bisogni suddetti, si debba  con perfetta eguaglianza, e con istessa proporzione posare, e repartire sopra tutti i possessori di beni stabili compresi nel Territorio della Comunità predetta, descritti, o da  descriversi a forma delle leggi veglianti agli Estimi, o Catasti di Estimo della medesima Comunità.
  •          La Comunità predetta di Marradi circoscritta a determinata come sopra all'Articolo I, dovrà esser rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le facoltà, prerogative, ed autorità, di cui a forma  degli ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità predetta nel corpo delle Magistrature comunitative rappresentati i respettivi Comuni nominati, e riuniti come sopra; salvo quanto appresso, e quanto sarà detto del nuovo Consiglio generale, che verrà stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose comunitative.
  •            La predetta  Magistratura sarà composta, di otto soggetti, cioè un Gonfaloniere e sette Priori.
  •           Prescriviamo perciò che sia formata una borsa da nominarsi dei Gonfalonieri, nella quale sieno inclusi in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutte quelle persone, le quali saranno trovate ammesse al godimento del Gonfalonierato nei comuni suddetti, e quello che resterà estratto da detta borsa sarà il Gonfaloniere  per quella respettiva annata della nuova Comunità di Marradi, mentre possegga tanti beni stabili nel sopradescritto territorio della medesima, quanti se ne prescrivono qui appresso per risedere come Priore nel Magistrato comunitativo di Marradi
  •           E per conservare in avvenire  un sufficiente numero  d'imborsati da trarne annualmente il Gonfaloniere , concediamo alla nuova Comunità di Marradi , e per essa al suo Magistrato comunitativo, ogni opportuna facoltà di  continuare ad ammettere nella borsa  dei Gonfalonieri quelle persone, che per i tempi saranno trovate capaci, e degne del Gonfalonierato predetto a senso dell'istesso Magistrato, e a forma degli ordini, in questa materia disponenti, purché tali persone abbiano anche le qualità volute dalle presenti ordinazioni per risedere come Priori nel Magistrato medesimo.
  •          Un'altra borsa vogliamo, che sia fatta con nome dei Priori, ed in quella si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi  di tutti i possessori di beni stabili descritti, o da descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni  compresi nella nuova Comunità di Marradi, purché tali beni portino in una o più partite di uno, o più Estimi  di ciascun possessore almeno scudi di Estimo del Comune di Marradi, o tante altre somme  di massa maggiore agli Estimi degli altri Comuni  predetti,  che equivalgano a scudi mille dell'Estimo di Marradi, il quale dovrà servire di misura  a ragguagliare le masse maggiori delli altri estimi  suddetti per trovare la quantità di estimo corrispendente alli scudi mille del Comune di Marradi assegnata sopra  per condizione ad ammettere i possessori nella suddetta borsa di Priori. Da quella borsa si dovranno estrarre  sette polizze ed i soggetti così estratti dovranno risedere nel Magistrato comunitativo di Marradi con titolo di Priori.
  •          Ed atteso l'essere state riconosciute alcune difformità dagli Estimi dei Comuni soprannominati nel ragguaglio nelle loro respettive reduzioni delle masse dalla maggiore alla minore, e nelle monete di conto praticate per denotare le proporzioni delle masse, si rende necessario l'uniformare per ragguaglio la valuta delle monete predette, e rilevarne una comune, che serva di misura uniforme a tutte le operazioni, le quali devono avere per dato l'ammontare dell'estimo, e specialmente all'oggetto di repartire con egual proporzione  le Imposizioni comunitative al quale effetto si dovranno osservare le istruzioni, che con Nostra Approvazione  saranno date dal Senator Soprassindaco e Soprintendente delle Comunità ec.
  • Nella predetta borsa dei Priori dovranno essere borsati con tutti gli altri suddetti possessori, anche i Luoghi Pii, e Corpi laicali, le Comunità, ed altri possidenti beni stabili, il Fisco, la Religioni di S. Stefano, le commende, ed il Nostro Scrittoio delle Possessioni, e precisamente tutti i nomi delle Chiese, Monasteri, Conventi e Benefizi che sieno in possesso di beni stabili descritti, o da descriversi in conseguenza in conseguenza delle presenti disposizioni agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni predetti con la quantità di massa  fissata sopra all'Articolo X.
  • I possessori poi per minor somma, o quantità di beni a Estimo di quella prescritta sopra dovranno essere esclusi dalla predetta borsa dei Priori; ma non per questo tali possessori, benché esclusi da detta borsa saranno esclusi dal concorrere, e contribuire per la loro tangente a quelle Imposte comunitative, che in futuro potessero venire fatte nella Comunità a forma dei presenti Ordini.
  • Il Consiglio generale della nuova Comunità di Marradi sarà formato dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri gli uni, e gli altri in sufficiente numero adunati; volendo che dall'unione dei suddetti corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.
  • Per la creazione, ed estrazione de' dodici soggetti che dovranno risedere nel Consiglio generale insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo che si formi una borsa generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i possessori di beni stabili situati nel Territorio della Comunità di Marradi circoscritto come sopra all' Articolo I, e descritti, o da descriversi agli Estimi, o Catasti di Estimo dei Comuni costituenti ora la Comunità suddetta, ancorché assenti, e non familiarmente abitanti in detto Territorio, ed ancorché fossero possessori per minor somma di massa di estimo di quella fissata sopra per  per l'ammissione nella borsa dei priori: volendo che quella borsa generale serva  a dar luogo che ogni grande o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio generale, qualora venisse estratto a risedervi.
  • Tutte le suddette borse si dovranno conservare nella Terra di Marradi, e nella solita casa di residenza del Magistrato, ed Archivio della Comunità di Marradi, e custodirsi serrate a due chiavi, che una dovrà stare presso il Gonfaloniere pro tempore, e l'altra presso il Cancellier comunitativo.
  • Incarichiamo il Cancelliere predetto di fare tanto le imborsazioni, che le estrazioni , e tutti gli atti necessari alle medesime per la prima volta davanti il pubblico general Consiglio di Marradi, e successivamente poi  davanti il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori di nuova istituzione, i quali Magistrati dovranno con loro decreto, o deliberazione autenticarle.
  • Il Gonfaloniere, ed i Priori allorché risederanno nella adunanze del loro Magistrato, ed in quelle del Consiglio generale , dovranno essere vestiti  in abito a forma di Lucco nero, e non altrimenti, ed il solo Gonfaloniere potrà usarlo di colore rosso. Gli altri  parimente componenti il Consiglio generale istituito coi presenti Regolamenti dovranno risedere anche esse in Lucco nero e non altrimenti.
  • Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo ed aboliamo le Magistrature, ed Uffizi sin'ora esistenti nella Comunità di Marradi, e Comuni riuniti come sopra, ed insieme tutti gli statuti, riforme, ordini, e leggi concernenti la creazione di dette Magistrature, e le incumbenze dei loro Residenti, ed Impiegati, cioè
 

L'abito a forma di lucco
rosso per il Gonfaloniere




Per Marradi
Il vecchio Magistrato del Gonfaloniere, e Rappresentanti, e loro respettivi Spicciolati
I Consiglieri e loro Spicciolati. L'Ufizio dei Ragionieri. L'Ufizio dei Sindacatori.
Per Campigno
Il vecchio Magistrato del Gonfaloniere, e Rappresentanti, e loro respettivi Spicciolati.
L'ufizio dei Ragionieri
Per Crespino
I due Rappresentanti e qualunque altro Ufizio, o Impiego comunitativo esistente nei suddetti luoghi.


  • Dovendosi intendere di aver riunito nel corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, ed Ufiziali, o Ministri, come si dice sopra all'Articolo VI; salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incombenze si esercito particolarmente per mezzo del Consiglio generale, ed altri Ufiziali, che ne vengono specialmente incaricati.
  •  Dovendo il presente Regolamento avere il suo principio nella Comunità di Marradi il dì primo Marzo mille settecento settanta sei, come si dirà in appresso; perciò a tutto Febbraio mille settecento settanta sei si avrà per finito l'esercizio dei vecchi Residenti, ed altri, che per qualunque titolo fossero allora investiti di qualche carattere di Magistratura comunitativa soppressa, e riformata  per i presenti ordini; salvo quanto si dice  all'Articolo XXI del Regolamento generale delle persone attualmente impiegate al servizio delle Comunità, e Luoghi Pii Laicali.
  •  Tutto il debito, o credito, che si troverà avere la Comunità di Marradi, e sue dipendenze, ed i Luoghi pii, e Patrimoni  comunitativi in essa compresi con la cassa della Camera delle Comunità, o con altre casse di Ufizi di Firenze, dovrà liquidarsi per l'epoca a tutto Febbraio mille settecento settanta sei, e poi soddisfarsi in quella forma, che Ci riserviamo di dichiarare dopo  che Ce ne sarà stato reso conto.
  • Dal suddetto dì primo Marzo mille settecento settanta sei in poi non sarà fatta sulla predetta Comunità di Marradi, o suo Territorio circoscritto come sopra  alcuna sorte d'Imposizione  della Camera delle Comunità, come si prescrive nel citato Regolamento generale all'Articolo XXXIII; ed in conseguenza della liberazione suddetta la medesima Comunità di Marradi dovrà pagare alla Cassa dell' istessa Camera delle Comunità in Firenze a titolo di Tassa di redenzione una somma annua, che provvisionalmente, e fino a nuov'ordine si fissa a scudi ottocento settanta due , ed in quella somma si comprendano, e si abbiano per compresi tutti i seguenti titoli.


1   Tasse dei cavalli per la rata spettante alla nuova Comunità di Marradi,  di quello contribuiva in addietro sotto questo titolo l'antica comunità di Terra del Sole alla Cassa della Camera delle Comunità di Firenze.
2   Provincia maggiore di Romagna per la metà da essa dovuta del rimborso di alcune spese occorrenti all'Amministrazione della provincia di Romagna per il servizio del Criminale, ed altre sue dipendenze per la rata spettante alla Comunità di Marradi come sopra.
3   Spese universali.
4   Spesa del Bargello di Romagna

5,6 Tassa degli ambasciatori, e spese di copie dei loro giovani, spettante in proprio a detta Comunità, qual tassa,  e spese non ostante  la soppressione dei suddetti Ambasciatori, e loro provvisioni si comprendono nella tassa di redenzione per supplire ad altre spese, delle quali è stata recentemente  aggravata la Cassa della Camera delle Comunità.
7   Tassa delle bestie del piè tondo.
8 Imposizione della strada  Pistoiese.
  Fisco per il mantenimento, e spese fatte in Firenze per i malfattori della nuova Comunità di Marradi.
10   Pia Casa di S.Dorotea per il mantenimento dei poveri dementi  della nuova Comunità di Marradi.
11   Tribunale di  Giusdicenza di Marradi per i rifacimenti del Palazzo Pretorio di Marradi, ed altro per i due terzi delle spese suddette spettanti alla nuova Comunità di Marradi.
12   La rata spettante alla nuova Comunità di Marradi del salario al lordo di retensione del Cavallaro di Terra del Sole
13   La provvigione al lordo di retensione , e gli emolumenti, che conseguiva per l'addietro il Giusdicente di Marradi dal Capitanato di detto luogo, e dai Comuni in esso compresi.
14   La provvisione al lordo di retensione, ed emolumenti che conseguiva il Cancellier comunitativo di Marradi dall'Amministrazione del Capitanato di detto luogo, e dai Comuni compresi come sopra.
15   Il Salario al lordo di retensione, e gl'incerti del Messo di Marradi come sopra.
16 Camera di Commercio di Firenze per  la solita tassa di Palio di S.Gio.Batista, dovuta dall' Amministrazione  del Capitanato di Marradi al soppresso Tribunale dell'Arte dei Mercatanti.
17   Camera delle Comunità di Firenze per il dipartimento di strade, e fiumi per le solite tasse di visite di strade dovute dal Capitanato di Marradi, e dal Comune di Crespino al soppresso Ufizio di Parte.
18   Tassa, e spese di revisione ai Ragionieri della Camera delle Comunità in Firenze, la quale vien fissata nella somma annua di lire cento per la revisione de' libri, e scritture della Comunità di Marradi da farsi come si prescrive nel regolamento generale.


  • L'elezione di due Deputati alla revisione delle Imposte vogliamo, che sia fatta mediante l'estrazione di quattro polizze dalla borsa dei Priori, ed i nomi così estratti si dovranno immediatamente partitare dal Consiglio generale, come viene ordinato nel Regolamento generale all'Articolo LII.
  • Quanto all'elezione del Camarlingo, e del Provveditor di strade, ed alle incumbenze, ed obblighi de' medesimi, come pure rispetto qualunque altro oggetto non espresso disopra, dovrà osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale per le Comunità del Distretto, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà cominciare ad avere il suo effetto, e vigore nella Comunità di Marradi il dì primo Marzo mille settecento settanta sei. Dato in Firenze lì quattro dicembre  mille settecento settanta cinque.

PIETRO LEOPOLDO
                                                                     
                                                                                V..  ANGELO TAVANTI

                               FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ


In Firenze L'anno 1776 . Per Gaetano Cambiagi Stampator Granducale




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